FAQ DETRAZIONE SEMPLICE

CHI PUÒ OTTENERE L'ECOBONUS?

Possono usufruire dell’Ecobonus tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, (Tra le i titolari di un diritto reale sull’immobile i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini,coloro che hanno l’immobile in comodato,il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile,il convivente more uxorio.)
  • Le associazioni tra professionisti, società di persone e società di capitali
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • Gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e gli enti con le stesse finalità sociali, costituiti entro il 2013, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Pratiche ENEA
DETRAZIONE AMMESSA TIPOLOGIA INTERVENTO
50% SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE SENZA TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA
ELETTRODOMESTICI
FOTOVOLTAICO
65% CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+
SISTEMA TERMOREGOLAZIONE EVOLUTO
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE IN SOSTITUZIONE ALLE PDC ESISTENTI
SCALDACQUA A PDC
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

COS' È IL BONUS CASA?

Il bonus casa consente ai cittadini italiani di poter affrontare interventi di ristrutturazione accedendo ad interessanti agevolazioni di vario genere. Con il bonus casa sarà quindi possibile pensare ad esempio ad una ristrutturazione ottimale, a consolidare la propria struttura migliorandone la sicurezza rispetto ad eventi catastrofici come nel caso del sisma. Insomma, per ogni tipologia di intervento, sono previste specifiche detrazioni che permettono quindi di alleggerire la relativa spesa.

Pratiche ENEA

CHI PUÒ ACCEDERE AL BONUS CASA?

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario.
In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • Il proprietario o il nudo proprietario
  • Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • L’inquilino o il comodatario

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Pratiche ENEA

In questi casi, fermo restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Ho smarrito le credenziali di accesso. Come posso procedere?

Nel caso di smarrimento della password, nella home-page del sito è indicata la procedura per il rilascio di una nuova password.
Nel caso in cui non esista più la e-mail di registrazione, si può chiedere assistenza tramite CHAT NUMERO VERDE

Cosa si intende per “data di fine lavori”?
A partire dalla quale si contano i 90 giorni per l’invio all’ENEA dei dati?

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori anche parziali a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico.

Per gli impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni fiscali del “BONUS CASA” (lettera h, dell’art. 16 bis del DPR 917/86) è necessario trasmettere anche i dati degli eventuali sistemi di accumulo di energia elettrica a servizio degli stessi impianti?

No, per gli interventi con data di fine lavori entro il 31/12/2018.
Sì, per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019.

Ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86 (BONUS CASA) è ammessa la nuova installazione di una pompa di calore? E se sì, quali sono i dati da trasmettere?

Devono essere inviati i dati relativi alla pompa di calore anche quando questa si configuri come “nuova installazione" in un edificio esistente o integrazione dell’impianto esistente, poiché la funzione di pompa di calore comporta utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Sono un produttore di serramenti e, nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente, devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351- 1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?

La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MiSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso. Quindi nella certificazione per il cliente, il produttore deve: attestare che i valori della trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi ai valori indicati nell'allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” 6.08.2020 (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori di cui al DM 11.03.08 come modificato dal D.M. 26.01.10). Per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra; riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici di questo sito.

Pratiche ENEA

Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?

La destinazione dell’acqua calda (solo sanitario o sanitario+riscaldamento), le caratteristiche tecniche dei collettori solari e i documenti necessari sono indicati nel vademecum “Collettori solari” scaricabile dalla pagina WEB: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/collettori-solari.html

QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER EVASIONE PRATICHE?

Tutte le pratiche verranno evase entro 48 ore.

QUALI SONO I PREZZI?

Per l’asseverazione i costi comprensivi di polizza assicurativa sono: € 70,00 + iva per interventi fino a € 10.000,00 € 35,00 + iva ogni ulteriori € 5.000,00 di spesa

La visura catastale è sempre necessaria in fase di realizzazione di una pratica ENEA, di un computo o di una asseverazione. Il costo del servizio di visura catastale per gli installatori non convenzionati è di €14,00 + iva

QUALI METODI DI PAGAMENTO ACCETTATE?

visa
mastercard
amex
paypal
bonifico

DOVE TROVARE I DATI TECNICI

CALDAIE:

POTENZA TERMICA NOMINALE:

La potenza termica nominale – o potenza utile massima – di una caldaia, espressa solitamente in kW, indica la potenza termica effettivamente resa all’ambiente, ed è pertanto riportata come dato di targa sull’apparecchio, sul manuale della caldaia e sul relativo libretto d’ impianto.

RENDIMENTO TERMICO:

Il rendimento termico è il rapporto fra la potenza termica “utile” e la potenza termica al focolare: in altre parole, è il rapporto fra il calore che va al fluido termovettore e quello prodotto per combustione. Il resto del calore viene espulso all’esterno soprattutto dalla canna fumaria sotto forma di fumi caldi e di gas più o meno incombusti. Tale dato si trova , sul manuale della caldaia e sul relativo libretto d’ impianto

SCHERMATURA SOLARE:

Il Gtot è il fattore totale di energia solare, ovvero il rapporto tra l'energia trasmessa attraverso la combinazione di vetratura più schermatura solare e l'energia incidente. La formula di calcolo è la seguente:
gTot = Fc x gVetro

INFISSI:

LA TRASMITTANZA TERMICA:

La trasmittanza termica è il flusso di calore che passa in un metro quadro di superficie, attraverso una struttura posta tra due ambienti a temperatura diversa, ad esempio un ambiente riscaldato rispetto all'esterno non riscaldato.

La trasmittanza termica Uw (W/m2 K) si determina secondo la norma UNI EN 10077-1 con il metodo di calcolo semplificato, oppure ricavandola dai prospetti F.2 e F.3 riferiti alla finestra ad un’anta posizionata verticalmente, di dimensioni – considerate rappresentative – uguali a 1,23 m x 1,48 m, in funzione del valore Ug della vetrata, del valore Uf del telaio e della percentuale dell’area di telaio rispetto all’area dell’intera finestra. Le tabelle fanno riferimento ai prospetti F1 ed F2 della norma EN 10077-01:2007 – Allegato F, e possono essere utilizzati per stimare velocemente i valori di trasmittanza termica Uw degli infissi esistenti, scendendo più nel dettaglio delle tipologie di serramenti. Basta scegliere le caratteristiche termiche del telaio Uf, dalla tab 2, le caratteristiche termiche del vetro Ug, dalla tab 1 e poi incrociare i valori di Uf e Ug nella tab1, (scegliendo la % di telaio rispetto all’intera finestra fra il 30 % e il 20%), e trovare il il valore Uw dell’infisso con le caratteristiche scelte. Per esempio, un infisso in legno tenero e vetro singolo, con valore Uf 2,0 W/m2 K e Ug 5,7 W/m2 K, incrociando i valori avrà un valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw di 5,0 W/m2 K.

RITARDO A PRESENTARE LA RICHIESTA

Quindi, qualora volessi aderire al bonus, potrai comunque effettuare una comunicazione in ritardo. Secondo il decreto 2 marzo 2012, n°16, introdotto per evitare che il mancato invio di alcune comunicazioni, come l’ENEA, precluda la possibilità di sfruttare alcuni benefici fiscali, è possibile applicare l'istituto della "remissione in bonis". In pratica, non perdi il diritto se:
1. non ti è stata contestata la violazione a seguito di verifiche, ispezioni o accertamenti;
2. se invii la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (prima dichiarazione dei redditi, non necessariamente dichiarazione 730, il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione ENEA).

È prevista una sanzione?

3. Inoltre, oltre ai due punti precedenti, contestualmente all'invio Enea, dovrai versare 250 €, con pagamento tramite F24 (codice tributo 8114). Si tratta della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Attenzione, qualora una sola di queste tre condizioni non dovesse sussistere, la remissione in bonis non avrebbe valore e quindi non avresti diritto alla detrazione. Non è possibile operare in compensazione con imposte a credito, nè ricorrere al ravvedimento operoso, ex art 13 D.lgs 472/1997.
Appena inviata la comunicazione, dovrai stampare la e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID e conservarla insieme alle fatture e alle ricevute dei pagamenti.